Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2522/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation refusal due to poor conduct and generic volunteer work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2522/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Tommaso Luigi Tortora inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court rejected his request for social services probation based on his poor conduct, extensive criminal history involving theft and extortion, and ongoing pending charges. The court emphasized that his generic volunteer activity was insufficient for social reintegration given the recent nature of his offenses and the distant release date.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against a probation refusal is inadmissible when the censure is manifestly unfounded, reiterative of previously examined points, and fails to address the specific reasons for denial such as poor conduct and lack of suitable reintegration measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation refusal social services inadmissible appeal criminal history procedural costs reintegration failure Cassation ruling provvedimento di reinserimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA TOMMASO LUIGI nato a MADDALONI il 22/06/1981 avverso l'ordinanza del 10/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che le censure dedotte nel ricorso di Tommaso Luigi Tortora - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali - sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di profili di censura già vagliati dai Giudici della sorveglianza.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Napoli nel rigettare la richiesta di affidamento, fa riferimento alla pessima condotta del detenuto e ai numerosi precedenti penali per ricettazione, rapina, furto tentato, ed estorsione in concorso da cui risulta gravato. Rileva, inoltre, che Tortora risulta imputato in due ulteriori procedimenti penali per i delitti di rissa, di minaccia aggravata e di porto d'armi commessi nel 2017, e per i delitti di atti persecutori e di porto d'armi commessi nel 2021. Sottolinea, poi, che l'attività di volontariato, eccessivamente generica, non è idonea al reinserimento sociale del condannato a e prevenire la commissione di nuovi reati, tenuto conto dell'epoca recente delle condotte e del lontano fine pena, previsto per il 2027.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.