Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and failure to challenge the court's factual assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Laurenza inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Laurenza challenged the revocation of his home detention, arguing the court erred in its evaluation of his undressing incident during a police check. The court rejected these arguments as they lacked legal merit, failed to identify manifest illogicality in the lower court's reasoning, and merely proposed a different factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds cited are devoid of legal reasons, do not point out manifest illogicality or contradiction in the reasoning, and merely propose a different evaluation of the same facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURENZA GIUSEPPE nato a FRATTAMAGGIORE il 05/07/2001 avverso l'ordinanza del 24/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Laurenza ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano, non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata e si risolvono, in definitiva, nella prospettazione della diversa valutazione del medesimo episodio (il condannato si è denudato di fronte alle forze di polizia in occasione di un controllo domiciliare), che il ricorso giudica irrisorio, e che il Tribunale ha ritenuto, invece, incompatibile con la prosecuzione della misura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2