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Ordinanza — n. 2519/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for early release due to disciplinary violations and lack of rehabilitation efforts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2519/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Francesco Oliverio inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Oliverio argued against the rejection of his early release claim, but the court found he failed to demonstrate adequate rehabilitation. The decision relied on his disciplinary infractions, including verbal violence against staff and unauthorized phone calls, proving disregard for detention rules.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals against orders denying early release are inadmissible if the appellant fails to prove adequate rehabilitation and commits serious disciplinary violations demonstrating indifference to detention regulations.

Parole chiave

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early release appeal disciplinary violations rehabilitation requirement inadmissible appeal detention rules legal fees Cassa delle ammende remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERIO FRANCESCO nato a CROTONE il 02/01/1990 avverso l'ordinanza del 03/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; I Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Francesco Oliverio, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al rigetto del reclamo proposto in tema di liberazione anticipata, siano manifestamente infondate. Invero, nell"ordinanza impugnata, a fronte di tutti i rilievi svolti dalla difesa, si evidenzia che il ricorrente ha dimostrato di non aver aderito in maniera adeguata all'opera di rieducazione nei periodi di cui alla richiesta del beneficio penitenziario, emergendo gravi rilievi disciplinari commessi il 9.4.2023 e il 30.6.2023, il primo relativo a comportamento prepotente e verbalmente violento tenuto nei confronti di un operatore di Polizia penitenziaria (punito con esclusione dalle attività ricreative e sportive) e il secondo relativo al tentativo di parlare al telefono con un legale durante una telefonata autorizzata ad altro detenuto, entrambi dimostrativi della totale indifferenza del rispetto delle regole detentive da parte di Oliverio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.