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Ordinanza — n. 2517/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal regarding retroactive application of fine instead of prison for pre-reform final judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2517/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to substitute a custodial sentence with a fine for a conviction finalized before the new law's enactment. The appellant argued the new provision violated constitutional rights, but the Court held that the principle of retroactivity for more favorable laws does not apply to procedural rules affecting final judgments. Consequently, the court ruled that the certainty of legal relations established by final judgments must be preserved, allowing legislative derogations.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 4, cod. pen.; Art. 95 d.lgs. 150/2022: The principle of retroactivity of the more favorable law does not apply to procedural rules regarding substituted penalties when a final judgment on custodial punishment has already been formed prior to the law's entry into force.

Parole chiave

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retroactivity of favorable law final judgment res judicata substituted criminal penalties constitutional compatibility certainty of legal relations esecuzione della pena detentiva sostitutiva revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 4, cod. pen.
285420); - infatti, come evidenziato nella pronuncia Buscaglia, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo - previsto a livello di legge ordinaria dall'art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Art. 25, secondo comma, Cost.
- non è stato costituzionalizzato dall'art. 25, secondo comma, Cost., che si è limitato a sancire l'irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe.
Artt. 3, 24 e 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia
Corte Cost. 22 luglio 2011, n. 236
Esso, dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa (v., ex plurimis, Corte Cost. 22 luglio 2011, n. 236; Corte Cost.9 giugno 2008, n.
Corte Cost. 9 giugno 2008, n. 215
Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, Sabatini
sia espressione di una regola generale questa Corte si è espressa nella pronuncia Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, Sabatini, rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE QUATTRO MARIO MICHAEL nato a ROMA il 19/04/1984 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mario Michael DeQuattro ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta anche la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Angela Porcelli, insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, relativo ad una richiesta di sostituzione con la pena pecuniaria della pena detentiva inflitta con sentenza divenuta irrevocabile il 12 maggio 2015, e riproposti nella memoria, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l'applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato" (Sez. 3, Sentenza n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia, Rv. 285420); - infatti, come evidenziato nella pronuncia Buscaglia, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo - previsto a livello di legge ordinaria dall'art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. - non è stato costituzionalizzato dall'art. 25, secondo comma, Cost., che si è limitato a sancire l'irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe.

Esso, dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa (v., ex plurimis, Corte Cost. 22 luglio 2011, n. 236; Corte Cost.9 giugno 2008, n. 215). Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, il principio di retroattività della norma più favorevole non ha alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale, per l'ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo.

In quest'ottica, la Corte ha quindi costantemente escluso che il principio di retroattività della legge più favorevole trovi copertura nell'art. 25, secondo comma, Cost.; - da ciò consegue che la applicazione retroattiva di una norma più favorevole può subire limitazioni o deroghe se vi è una giustificazione razionale, e tale è l'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti; d'altronde, l'art. 2, comma 4, cod. pen. stabilisce proprio che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, e nel senso che l'art. 2, comma 4, cod. pen. sia espressione di una regola generale questa Corte si è espressa nella pronuncia Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, Sabatini, rv. 285154, che - nel dichiarare manifestamente infondata un'analoga questione di legittimità costituzionale (l'art. 95 citato nulla prevederebbe con riferimento al segmento processuale in cui alla data di entrata in vigore della riforma era già stata emessa la sentenza di appello, ma non era ancora stato proposto il ricorso per cassazione) - ha affermato che "in virtù della regola generale contenuta all'art. 2, comma quarto, cod. pen., di cui l'art. 95 costituisce diretta applicazione, l'unico limite all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l'entrata in vigore della riforma";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen