Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of reasoning regarding special detention regime extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Pellegrino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the claim based on the continued probability of Pellegrino's links to the Sacra Corona Unita criminal organization, citing his high criminal profile and the illicit activities of his sons. The Supreme Court found the lower court's reasoning sufficient to meet the strict requirement of motivation for appeals concerning special detention regimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354: An appeal against an order extending a special detention regime is admissible only for violation of law, specifically a lack of reasoning, and the lower court must sufficiently demonstrate the probable existence of criminal organization links based on available evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO FRANCESCO nato a SQUINZANO il 07/08/1953 avverso l'ordinanza del 21/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Francesco Pellegrino, detenuto ai sensi dell'art. 41- bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.
Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Pellegrino - altresì supportato da memoria difensiva successivamente depositata - che ha dedotto violazione di legge in ordine al mancato esame circa la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime differenziato e in ordine, in particolare, alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (si veda per tutte Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).
Rilevato che, il Tribunale ha sufficientemente motivato al riguardo, richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo quale elemento di vertice all'interno dell'organizzazione Sacra Corona Unita, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto nella cellula operativa su Squinzano, mediante l'attività svolta dai figli Antonio e Patrizio Pellegrino, condannati per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per spaccio di stupefacenti, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti (come emergente dall'acquisizione delle chat dei telefoni criptati in uso ai capi clan, documentante la ripresa dei traffici illeciti da parte dei fratelli Pellegrino dal 2020 in poi), d) il ruolo di plausibile collegamento con l'esterno dei figli, quali punti di riferimento sul territorio per il padre, e) i colloqui telefonici tra il detenuto, la figlia e la convivente, in cui si fa riferimento "alla zia" con l'intento di celare l'identità della persona oggetto di riferimento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso, che in materia di regime detentivo differenziato può essere esperito solo per violazione di legge e quindi assenza motivazionale, senza dubbio, per quanto osservato, non ravvisabile nel caso in esame, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna P ricorrentPal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5