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Ordinanza — n. 2514/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; cohabitation with Italian citizen does not justify delayed expulsion of foreigner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his cohabitation with an Italian citizen at the time of expulsion constituted a justified reason for delaying the order to leave. The court rejected this, citing established precedent that mere cohabitation does not satisfy the requirement for a justified reason in cases of unjustified failure to obey the mayor's order. Consequently, the appeal was dismissed as contrary to consolidated case law regarding immediate expulsion procedures.

Regesto Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: Mere cohabitation 'more uxorio' of a non-EU citizen with an Italian citizen does not constitute a 'justified reason' for failing to obey the mayor's order to leave the territory in expulsion proceedings.

Parole chiave

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immigration expulsion justified reason cohabitation more uxorio mayor's order cassation inadmissibility espulsione di familiari aiuto all'evasione di detenuti allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 05/06/2008, Seck
Sez. 1, Sentenza n. 3599 del 04/12/2008, dep. 2009, PG in proc. Essafari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARKA JAMAL nato il 01/01/1973 avverso la sentenza del 20/04/2022 del GIUDICE DI PACE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Jamal Barka ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il riconoscimento all'espulso, che sia anche imputato in un procedimento penale, della facoltà di rientro nel territorio dello Stato per l'esercizio del diritto di difesa è sufficiente a fugare il dubbio di incostituzionalità dell'espulsione immediata (Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 05/06/2008, Seck, Rv. 240457), mentre la circostanza, peraltro soltanto riferita dall'imputato, che lo stesso al momento dell'espulsione convivesse già con una cittadina rumena è inconferente con il percorso logico della sentenza impugnata, in quanto "in tema di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato, non integra il "giustificato motivo" la mera convivenza "more uxorio" del cittadino extracomunitario con cittadina italiana (Sez. 1, Sentenza n. 3599 del 04/12/2008, dep. 2009, PG in proc.

Essafari, Rv. 242518); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicemb