Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding generic mitigating factors and recidivism exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Gatto inadmissible due to a lack of specific grounds. Although the appellant argued for the non-granting of generic mitigating factors and the exclusion of recidivism, the Court found these arguments did not align with the first-instance judgment, which had already excluded both elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen.: The appeal must demonstrate specific grounds by contrasting the contested decision with the logical path of the lower court; generic complaints about the non-granting of mitigating factors or the exclusion of recidivism are inadmissible if the first instance already addressed these points or if the appellant fails to engage with the specific legal reasoning applied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTO PASQUALE nato a NAPOLI il 12/05/1956 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pasquale Gatto ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed alla mancata esclusione della recidiva, non è conferente con il contenuto della sentenza impugnata che, in realtà, non ha effettuato alcun giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva, perché sia le attenuanti che la recidiva sono state escluse già nella sentenza di primo grado; - anche a voler ritenere il ricorso finalizzato a criticare la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., va osservato che esso è comunque del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perchè non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha spiegato, in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099), che le attenuanti non possono essere concesse al collaboratore soltanto per il fatto che egli collabora con la giustizia, circostanza che integra la diversa attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen, che è stata riconosciuta all'imputato, argomento su cui il ricorso non prende posizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 d