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Ordinanza — n. 2512/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of new factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2512/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Tommaso Cerenzia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored indicators of a unique criminal design, but the court found these claims to be mere factual complaints without new evidence. Consequently, the court ruled that the lower tribunal had already properly addressed these issues and the appeal offered no valid legal grounds for reconsideration.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based solely on complaints regarding the omission of factual indicators or the characterization of criminal intent are inadmissible if they reproduce arguments already fully examined and dismissed by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints lack of new evidence repetition of arguments court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERENZIA TOMMASO nato a SARNO il 18/09/1984 avverso l'ordinanza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Tommaso Cerenzia - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché oltre ad essere manifestamente infondate, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione tra i fatti di cui a due sentenze esecutive, che: - le condotte poste in essere, benché attuate in un breve arco temporale, non possono considerarsi reati programmati, ma frutto di volizione estemporanea dettata dalla situazione contingente di Cerenzia; - invero, la resistenza a pubblico ufficiale al fine di impedire la perquisizione dell'abitazione provocando lesioni ad un agente e l'evasione dagli arresti domiciliari per recarsi a casa dell'ex suocera (sentenza di cui al punto 1), nonché l'evasione dagli arresti domiciliari per stazionare dinanzi ad un bar (sentenza di cui al punto 2) denotano, più che una programmazione unitaria, una propensione personale del suddetto a delinquere e una mancanza di controllo da parte del medesimo dei propri impulsi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 20