Cassation appeal dismissed de plano because the lawyer lacked authorization to defend at higher courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant's lawyer was not authorized to defend at higher courts. Although the defense argued the case was improperly filed as an appeal, the court held that procedural conservation principles cannot override formal requirements for legal representation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed by a lawyer unqualified to defend at higher courts is inadmissible de plano, as the principle of conservation of the means of appeal cannot derogate from formal rules governing the type of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZA SAYES JONATHAN HENRY nato il 14/01/1985 avverso la sentenza del 14/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAda avviso alleA4ti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 14.11.2023, nell'interesse di Meza Sayes Jonathan Henry è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori al tempo dell'impugnazione, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 dicembre 2024.