Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding non-punishment and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Angelo Viscuso's appeal inadmissible due to a lack of specificity in both grounds of challenge. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and generic mitigating circumstances, but failed to address the specific factual findings regarding habitual behavior and prior property crimes made by the appellate court. The court ruled that the appellate judge's factual assessment on these points was non-appealable in this instance, leading to the dismissal of the petition and an order for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must specifically address the factual basis of the lower court's reasoning; general challenges to the existence of habitual behavior or the weight of prior criminal records are inadmissible when the appellate court has already provided a non-contradictory factual judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSO ANGELO nato a CATANIA il 12/03/1963 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Angelo Viscuso ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - quanto al primo motivo di ricorso, dedicato al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'artt. 131-bis cod. pen., il ricorso è affetto dal vizio di mancanza di specificità del motivo di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con la circostanza, evidenziata nel percorso logico della sentenza, della esistenza di due condanne in materia di armi, da cui il giudice di appello ha desunto l'abitualità del comportamento che è preclusivo del riconoscimento del beneficio; - quanto al secondo motivo di ricorso, dedicato al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il ricorso è, a sua volta, affetto dal medesimo vizio, perché non prende posizione sulla circostanza evidenziata in sentenza dell'esistenza di diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio che, nel giudizio complessivo sulla concessione delle attenuanti, sono stati ritenuti decisivi, con motivazione non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità, atteso che "in ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5