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Ordinanza — n. 2509/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded complaints regarding trial record and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2509/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Tommaso Colabufo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Colabufo argued that the lower court's decision was flawed due to an unexplained reduction in the defense's witness list and a failure to grant generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting the lower court's decision was well-motivated by the defendant's assault on a patient while working as a nurse.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic complaints regarding the trial record or sentencing without specific grounds or explanation of the resulting lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaints lack of motivation court costs criminal procedure code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLABUFO TOMMASO nato a BARI il 05/01/1975 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Tommaso Colabufo - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in ordine a due motivi di appello e precisamente quello relativo alla mancata immotivata non ammissione di alcuni testi della lista testimoniale della difesa da parte del primo Giudice e quello attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - perché manifestamente infondate, oltre che generiche.

Invero, la sentenza impugnata, emessa all'esito di annullamento con rinvio pronunciato dalla Quinta sezione di questa Corte, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che condannava l'imputato per lesioni, aggravate dall'approfittamento della minorata difesa, in danno di Iolanda Albanese durante il suo ricovero nella struttura in cui il suddetto lavorava come infermiere. E ciò sulla base delle dichiarazioni del figlio della Albanese, che avrebbe assistito all'evento vessatorio consistito nel colpire la paziente alle spalle durante le operazioni di cambio del pannolone sferrandole un pugno con la mano destra alla base dell'emotorace destro, accompagnato dall'espressione verbale "e muori..." di rimando all'interiezione di costei "voglio morire"; e del riscontro offerto a dette dichiarazioni dalla rilevazione diagnostica di due giorni dopo.

La Corte territoriale ha ritenuto, quindi, di concludere per la penale responsabilità di Colabufo e per la validazione anche della risposta edittale, attesa la significativa gravità e ripugnazione del vile gesto posto in essere dall'imputato. Il ricorso lamenta genericamente la riduzione della lista testimoniale della difesa operata dal primo Giudice e la mancata risposta della Corte territoriale al riguardo, senza specificare la necessità di un'eventuale rinnovazione istruttoria, né individuare una conseguente carenza motivazionale, né spiegare le ragioni che giustificherebbero le circostanze invocate.

A fronte di una motivazione senza dubbio assorbente in relazione ad entrambi i profili di censura. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

I Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dice