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Ordinanza — n. 2506/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for possession of weapons and aggravated robbery due to lack of justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2506/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Davide Caci inadmissible, rejecting his claims regarding the conviction for possession of weapons and aggravated robbery. The court found that the lower court correctly applied the law, noting Caci was caught with knives and tools inside a building rather than in a forest, and failed to provide a serious justification for their possession. Consequently, the court upheld the conviction, the denial of generic mitigating circumstances, and the refusal of probation due to Caci's extensive criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 2 n. 110 e 707 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The possession of weapons or tools for breaking locks requires a serious justification from the accused, which must be based on proven facts rather than mere hypothetical scenarios, and the lack thereof precludes the application of non-prosecution clauses for non-trivial offenses.

Parole chiave

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possession of weapons aggravated robbery serious justification non-prosecution clause mitigating circumstances probation denial criminal record oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 2 n. 110 e 707 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 707 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACI DAVIDE nato a GELA il 07/09/1976 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Davide Caci - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 4, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110 e. 707 cod. pen., della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dell'eccessivo trattamento sanzionatorio irrogato, dell'inosservanza del principio della condanna solo nel caso "dell'oltre ragionevole dubbio", della violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e del vizio di motivazione in relazione alla testimonianza resa dal teste sentito a dibattimento - non sono consentite in sede di legittimità, in quanto riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Torino.

Invero, nella sentenza impugnata si evidenzia che: - il ricorrente era stato sorpreso all'interno dei locali di uno stabile dismesso, già oggetto di precedenti azioni predatorie, in possesso di una pinza e di un coltello con lama di 12,5 cm., oltre che di un falcetto con lama di 26 cm. nella sua auto; - nell'immediatezza dei fatti riferiva di portare con sé il coltello per ragioni di difesa personale, mentre non forniva alcuna giustificazione in relazione al porto della pinza e del falcetto; - la teoria difensiva, secondo cui il ricorrente si sarebbe trovato in Prato Sesia per cercare funghi e, quindi, avrebbe portato il coltello con sé per pulirli, è incompatibile non solo con il fatto che egli era stato trovato all'interno dello stabilimento e non in un bosco, ma anche con il fatto che ciò non è mai stato sostenuto neppure dall'interessato; - a tale ultimo proposito va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui la ricostruzione alternativa della difesa deve fondarsi su elementi di prova e non su fatti meramente ipotetici o congetturali; - con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 707 cod. pen., deve rilevarsi, oltre all'idoneità degli arnesi rinvenuti all'apertura o alla forzatura di serrature, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente, ai fini della configurabilità di tale reato, il possesso o l'immediata disponibilità di chiavi alterate o grimaldelli, incombendo invero sull'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione, giustificazione che il ricorrente, tra l'altro gravato da precedenti contro il patrimonio, non ha mai fornito; - quanto alle doglianze relative alla testimonianza del teste sentito, non spetta all'operante fornire una idonea giustificazione alternativa sulla destinazione degli oggetti rinvenuti; - non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in relazione alle quali la difesa deduce considerazioni tautologiche, non essendovi indici positivi di valutazione; - quanto al trattamento sanzionatorio irrogato, lo stesso risulta giustificato dal corposo certificato penale dell'imputato, costellato da condanne per reati contro il patrimonio anche connotati da violenza e minaccia alla persona e dall'indifferenza mostrata da Caci verso le condanne subite, con conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena; - non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto ci si trova al cospetto di un fatto di non lieve entità, considerato sia il contemporaneo possesso ingiustificato di armi da taglio e di strumenti atti ad offendere, che il comportamento abituale ascrivibile al condannato, gravato da condanne per undici episodi di rapina aggravata dall'uso di armi (e quindi per reati diversi, ma connotati da caratteri comuni con quelli per cui si procede, quali possesso e porto d'armi e aggressione e messa in pericolo dell'altrui patrimonio).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso