Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special bar registration for the attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the filing attorney was not registered in the special bar roll. The appellant, Ivan Guglielmi, challenged a second-instance judgment, but the court found that his counsel, Giuseppe Alfieri, lacked the mandatory special registration required by Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by an attorney registered in the special bar roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMI IVAN nato a TARANTO il 22/12/1977 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ivan Guglielmi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv.
Giuseppe Alfieri, da ricerca effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense, non risulta iscritto a tale albo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 202