Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2345/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; illegal stay despite removal order without valid justification found.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2345/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Emrula Sendukan inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating a removal order. The defendant remained in Italy illegally after receiving an official notice to leave, and the court found no valid justification for his stay beyond mere economic hardship. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998; Art. 616 cod. proc. pen.: In cases of illegal stay following a removal order, the existence of a valid justification must be substantiated by the individual, as mere socio-economic hardship is insufficient to exclude criminal liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal stay removal order criminal liability justification burden procedural costs immigration law inadmissible appeal prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Considerato che il ricorso di Emrula Sendukan è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il Giudice di pace di Arezzo, senza incorrere in vizi logici, ha dichiarato il predetto responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 44567 del 3/11/2021, Sulayman
(Sez. 1, n. 44567 del 3/11/2021, Sulayman, Rv.
Sez. 1, n. 47191 del 27/4/2016, Abdelkassem
Sez. 1, n. 47191 del 27/4/2016, Abdelkassem, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMRULA SENDUKAN (CUI 0394096) nato il 20/01/1993 avverso la sentenza del 22/07/2024 del GIUDICE DI PACE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso di Emrula Sendukan è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il Giudice di pace di Arezzo, senza incorrere in vizi logici, ha dichiarato il predetto responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 in quanto, sebbene destinatario di ordine di allontanamento emesso dal Questore di Pisa notificatogli il 9 settembre 2020, egli è rimasto illegalmente nel territorio italiano senza che nel corso della istruttoria siano emerse cause di giustificazione di tale condotta;

Considerato che in tema di immigrazione clandestina la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino. (Sez. 1, n. 44567 del 3/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01;

Sez. 1, n. 47191 del 27/4/2016, Abdelkassem, Rv. 268212 - 01); Ritenuto che l'imputato lamenta il fatto che il Giudice di pace non ha accertato la sussistenza di cause di giustificazione nonostante il relativo onere, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, fosse a suo carico; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre