Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to use a qualified defense attorney as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Ammendola inadmissible de plano. The procedural flaw stemmed from the fact that the appeal was signed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney registered with the Court of Cassation, a requirement established by Law No. 103 of 2017. Consequently, the court ruled that the appeal violated mandatory filing rules and ordered the defendant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed by the accused or convicted person must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano and subjects the filer to court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMENDOLA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/07/1962 avverso l'ordinanza del 23/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILArdato avviso alle partiA - udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila emessa il giorno 23 luglio 2024 è stato proposto personalmente da Giuseppe Ammendola e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.