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Ordinanza — n. 2343/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuity between distinct crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2343/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Lanzi inadmissible, upholding the lower court's rejection of his request regarding criminal continuity. The appellate court found that the alleged crimes involved distinct criminal designs, different roles for the accused, and significant temporal gaps between offenses. Consequently, the court ruled that the necessary indicators for continuity were absent, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 10 c.p.; Art. 10 c.p. - The recognition of criminal continuity requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations and temporal proximity; mere presence of some indicators is insufficient if subsequent crimes result from temporary determination.

Parole chiave

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criminal continuity distinct criminal designs temporal proximity appellate execution inadmissible appeal riciclaggio di denaro aggravato falsificazione di monete altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 10 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZI MASSIMO nato a ROMA il 10/05/1949 avverso l'ordinanza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; LP t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso di Massimo Lanzi è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l'istanza, avanzata dal predetto, per l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con le sentenze indicate nella medesima richiesta; Rilevato che il decidente ha evidenziato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, la mancanza di elementi per affermare l'unicità del medesimo disegno criminoso, tenuto conto che — quanto alle sentenze sub 1) e 2) - in un caso si trattava di un assegno rubato e nell'altro di un assegno falsificato e che il soggetto indicato dal ricorrente (tale Santucci) aveva rivestito un ruolo differente nelle due vicende;

Considerato, altresì, che — rispetto alle sentenze sub 3) e 4) — i relativi reati erano avvenuti a notevole distanza di tempo tra loro, con diverse modalità e che uno soltanto era stato consumano in concorso con altri, mentre la sentenza sub 5) riguardava una bancarotta fraudolenta documentale commessa nel 2002; Rilevato che, senza incorrere in vizi logici, la Corte di appello ha osservato per il primo gruppo di reati che essi costituivano il frutto di condotte del tutto autonome attuate in base a situazioni estemporanee, mentre per il secondo gruppo ha evidenziato che i reati divergevano tra di loro anche per le modalità della condotta, che erano stati commessi a notevole distanza di tempo tra loro e, in alcuni casi, dopo l'espiazione della condanna per quelli precedenti;

Ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);Rilevato, in conclusione, che le censure del ricorrente sono manifestamente infondate perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,