Criminal appeal dismissed as inadmissible; court rejects different sentencing evaluation for firearm continuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Stefano Campaniello's appeal against the Rome Court of Appeal's sentence inadmissible. The lower court had increased the penalty for firearm possession under Article 81 of the Penal Code, which the appellant challenged as a violation of law and a defect in reasoning. The court rejected the appeal because the appellant proposed an inadmissible alternative assessment of the procedural elements regarding the continuation of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.: An appeal proposing a different evaluation of procedural elements than the lower court's coherent reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANIELLO STEFANO (CUI 00626L8) nato a ROMA il 04/07/1973 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata Considerato che il ricorso Stefano Campaniello è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Roma ha confermato l'aumento di pena per la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. nella misura di mesi cinque e giorni quindici di reclusione (per la detenzione dei fucili) in ragione della natura e della funzionalità delle armi adempiendo, in tal modo, al relativo obbligo motivazionale; Ritenuto che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale con riferimento al trattamento sanzionatorio per la continuazione;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.