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Ordinanza — n. 2341/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2341/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Bevilacqua inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court had correctly reasoned that the appeal suggested an inadmissible alternative reading of the facts regarding the lack of punishability due to minor offense severity. The court rejected the argument because it did not engage with the completed reasoning of the Court of Appeal of Rome.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and suggests an inadmissible alternative reading of the elements of the case compared to the reasoning of the court below.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissible alternative reading lower court reasoning lack of punishability court costs award inquinamento luminoso pubblicità di occasioni di libidine pubblicità dei prezzi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che l'impugnazione è manifestamente infondata; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Roma ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 10/10/1984 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Antonio Bevilacqua e la sentenza impugnata. Considerato che l'impugnazione è manifestamente infondata; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Roma ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla pericolosità dell'imputato desunta dall'avvenuto aggravamento della misura di prevenzione nei suoi confronti, dalla indifferenza mostrata per il rispetto delle prescrizioni e dalla circostanza che il reato per cui si procede era avvenuto solo un mese dopo l'aggravamento di cui sopra;

Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 5 dicembre 2024.