Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2340/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on execution for lack of continuity indicators in crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2340/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bouzid Hatem inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request for continued crimes based on the long time span, differing nature of offenses, and some acts being spontaneous rather than planned. The supreme court upheld this decision, emphasizing that continuity requires concrete indicators like spatial-temporal proximity and systematic planning, which were absent here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The recognition of continued crimes in execution proceedings requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations, spatial-temporal proximity, and systematic planning, rather than merely the presence of isolated factors.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued crimes execution proceedings continuity indicators spontaneous acts inadmissible appeal criminalità persistente infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZID HATEM nato il 17/01/1975 avverso l'ordinanza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso di Bouzid Ha3tee14k manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l'istanza, avanzata dal predetto, per l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con le sentenze indicate nella medesima richiesta; Rilevato che il decidente ha ritenuto che la domanda non era suscettibile di accoglimento (neppure parziale) tenuto conto del lungo arco temporale in cui sono stati commessi i reati, della loro differente natura e della circostanza che alcuni di essi erano frutto di determinazioni estemporanee;

Ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, in conclusione, che le censure del ricorrente sono manifestamente infondate perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dic