Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Elena Andreea Trufia inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The Court of Appeal of Bologna had already adequately reasoned why the act was not exempt from punishment due to the group nature of the crime and the use of a shielded bag. The Court of Cassation found the appeal suggested an inadmissible alternative reading of the facts that contradicted the lower court's coherent logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded because it does not confront the completed reasoning of the judgment and suggests an inadmissible alternative reading of the procedural elements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUFIA ELENA ANDREEA natq.il 04/11/1994 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Elena Andreea Trufia e la sentenza impugnata. Considerato che l'impugnazione è manifestamente infondata; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. dando rilievo al concreto atteggiarsi della fattispecie, vale a dire l'avere agito in gruppo, con una borsa schermata al fine di evitare i sistemi di antitaccheggio a conferma della non lieve pericolosità della imputata;
Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento della sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 5 dicembre 2024.