Criminal appeal dismissed as inadmissible because the lawyer was not registered on the Supreme Court's special roster.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible de plano because the representing lawyer was not registered on the special roster of the Court at the time of submission. The appellant, Bruno Carmelo Iacopino, argued for the review of a lower court judgment, but the Court found the representation violated mandatory procedural requirements. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. - An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the counsel is not enrolled in the special roster of the Court at the time of filing, resulting in immediate rejection and liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOPINO BRUNO CARMELO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 05/01/1961 avverso la sentenza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAt2afo avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Bruno Carmelo Iacopino (così qualificato dalla Corte di appello di Reggio Calabria) ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; Rilevato che l'impugnazione risulta proposta da difensore non iscritto, al momento della presentazione, nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.