Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting different merit evaluation without legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Luigi Dardano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted Dardano of possessing two knives and a screwdriver without valid justification during a police vehicle search. Dardano argued for a different assessment of the evidence but failed to provide legal grounds for this request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 36 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant merely requests a different evaluation of the merits without demonstrating a violation of law or a defect in the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARDANO LUIGI nato a CUTRO il 20/01/1957 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Luigi Dardano è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 29 ottobre 2019, con la quale l'odierno ricorrente era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 4 1.110/75 (con condanna alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda) per la mancanza di alcuna valida giustificazione rispetto alla detenzione, da parte sua, di due coltelli e di un cacciavite, rinvenuti - nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri - all'interno dell'autovettura da lui condotta;
Rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato sulla base del contenuto del verbale di perquisizione e di sequestro dai quali non risultava alcuna giustificazione dell'imputato rispetto al possesso degli strumenti sopra indicati; Ritenuto che l'imputato, rispetto a tale coerente ragionamento, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2