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Ordinanza — n. 2336/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on execution for lack of continuity between crimes due to temporal gap and different modes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2336/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Ben Mahmoud Youssef inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower judge rejected the request for continuity between two thefts because a four-month gap and the use of violence in the second crime broke the necessary temporal and modal link. The court held that mere similarity in protected legal interests is insufficient without concrete indicators of premeditation and systematic planning.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The recognition of criminal continuity requires a thorough verification of homogeneity, spatial-temporal contiguity, and premeditation, as mere similarity in protected interests without concrete indicators of systematic planning is insufficient.

Parole chiave

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criminal continuity execution proceedings temporal contiguity premeditation requirement inadmissible appeal theft with violence systematic planning infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MAHMOUD YOUSSEF (CUI 0410GKG) nato il 28/04/1989 avverso l'ordinanza del 03/07/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso di Ben Mahmoud Youssef è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l'istanza, avanzata dal predetto, per l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con le due sentenze indicate nella medesima richiesta; Rilevato che il decidente ha ritenuto che la sola comunanza dei beni giuridici preservati dalle norme incriminatrici violate non fosse sufficiente per affermare l'unicità del medesimo disegno criminoso, tenuto conto della distanza temporale (di circa quattro mesi) intercorsa tra i reati e delle diverse modalità di commissione dei medesimi visto che il secondo furto — a differenza del primo — era aggravato dalla violenza sulle cose;

Ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, in conclusione, che le censure del ricorrente sono manifestamente infondate perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicem