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Ordinanza — n. 2335/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for home detention due to three-year waiting period after revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2335/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bartolomeo Francesco Angelo inadmissible. The applicant sought home detention, but the supervisory tribunal correctly rejected it because the mandatory three-year waiting period following the revocation of a previous alternative measure had not yet elapsed. The court affirmed that this prohibition applies generally across all execution proceedings, not just the specific one where the revocation occurred, thereby upholding the tribunal's decision.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 58-quater, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354: The three-year prohibition on granting alternative measures following the revocation of a prior measure applies generally to all execution proceedings, rendering such requests inadmissible before the period expires.

Parole chiave

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home detention measure revocation three year period supervisory tribunal inadmissible appeal alternative measures procedural bar risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso di Francesco Angelo Bartolomeo è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha correttamente dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.
Art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354
pen., l'istanza di detenzione domiciliare avanzata dal predetto non essendo ancora decorso il periodo di tre anni ex art. 58-quater Ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
279123 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
279123 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14860 del 19/02/2020, Rv. 279123
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLOMEO FRANCESCO ANGELO nato a COSENZA il 11/01/1990 avverso l'ordinanza del 20/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato. Considerato che il ricorso di Francesco Angelo Bartolomeo è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha correttamente dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza di detenzione domiciliare avanzata dal predetto non essendo ancora decorso il periodo di tre anni ex art. 58-quater Ord. pen., decorrente dalla revoca della misura alternativa disposta nei suoi confronti con ordinanza in data 21 marzo 2024;

Considerato, al riguardo, che il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi (Sez. 1, n. 14860 del 19/02/2020, Rv. 279123 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024