Italian court dismisses appeal due to failure to use mandatory special defense counsel as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Tommaso Di Giovanni inadmissible de plano. The procedural defect stemmed from the fact that the appeal, submitted after August 3, 2017, was not signed by a defense attorney registered on the special register of the Court of Cassation. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed after August 3, 2017, must be signed by a special defense counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible and subject to fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI TOMMASO nato a PALERMO il 07/06/1966 avverso l'ordinanza del 11/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI-Ldato avviso gi è. parti;lt2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari emessa il giorno 11 luglio 2024 è stato proposto personalmente da Tommaso Di Giovanni e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.