Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation on abuse of weapons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco De Pasquale's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had convicted him of carrying a large knife without justification, rejecting his claim of being a farmer as insufficient grounds for exemption. The Supreme Court found the lower court's reasoning sound and noted the appellant failed to specifically address the arguments regarding his personal characteristics and the nature of the weapon.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant fails to specifically confront the court's reasoning on the justification for possession or the circumstances of the offense, particularly regarding personal characteristics and weapon dimensions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PASQUALE FRANCESCO nato a CAROVIGNO il 04/12/1962 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Francesco De Pasquale è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 7 marzo 2022, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4 1.110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama acuminata di cm. 9 e con impugnatura in plastica della lunghezza complessiva di cm. 21,5;
Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la sussistenza del giustificato motivo del possesso dell'arma bianca dato che l'imputato si era limitato a sostenere di essere un mediatore agricolo, nonché la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art. 4, in considerazione delle dimensioni dell'arma e delle modalità del fatto, tenuto conto che il coltello si trovava nella tasca dei pantaloni dell'odierno ricorrente; Considerato che in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 - 01);
Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e che, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 dic