Court dismisses appeal against probation revocation due to failure to address defense evidence regarding a third party's record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Sola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance revoked Sola's probation due to his violation of conditions by associating with a convicted individual far from his reporting location. The Court found the appeal infounded because it failed to address the defense's evidence regarding the third party's lack of criminal record and ignored prior assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against the revocation of a probation measure is inadmissible if the appellant fails to substantiate the claim with new evidence or fails to address the specific grounds for revocation and the opposing party's arguments.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA ANTONIO nato a NAPOLI il 23/09/1982 avverso l'ordinanza del 21/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Ì/(
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Antonio Sola è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con il provvedimento impugnato, ha ratificato il decreto di sospensione cautelativa emesso in data 6 agosto 2024 dal locale magistrato di sorveglianza e ha disposto la revoca della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, concessa in data 5 ottobre 2022, evidenziando il fallimento della funzione rieducativa della pena e l'incompatibilità della prosecuzione dell'esecuzione penale esterna con il comportamento tenuto dal condannato, il quale ha violato due delle prescrizioni della misura alternativa concessagli, essendo stato sorpreso in compagnia di due soggetti, di cui uno pregiudicato, ad Avellino e dunque a una notevole distanza chilometrica dal luogo in cui si sarebbe dovuto trovare (ovvero il Comune di Casoria, in provincia di Napoli);
Rilevato, che il ricorrente, a fronte di tali coerenti argomentazioni, lamenta il vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione circa la produzione difensiva attestante l'incensuratezza di Massimo Ruocco, obliterando i dati acquisiti, riproducendo profili di censura già vagliati nel giudizio di merito ed omettendo di confrontarsi debitamente con gli ulteriori elementi presi in considerazione dal Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca della misura; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024 Il