Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to use a qualified defense lawyer after August 2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Domenico Gangemi inadmissible de plano. Gangemi, representing himself, argued for the review of a supervision order issued in March 2024, but the court noted that the appeal was filed after August 3, 2017. Consequently, the court ruled that under the new procedural code, such appeals must be signed by a qualified defense lawyer to be admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed by the accused or convicted person after August 3, 2017, are inadmissible if not signed by a defense lawyer registered in the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 31/01/1946 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO Eat.(Ldy_visoalThffirj udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo emessa il giorno 26 marzo 2024 è stato proposto personalmente da Domenico Gangemi e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.