Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded facts regarding mafia aggravating circumstance under Art. 416-bis.1.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mariano Muscerino inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellate court had already established the mafia aggravating circumstance based on the defendant's conduct demonstrating dominance over a business. The court rejected the appeal because it contained only vague factual criticisms without specific arguments addressing the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains mere factual criticisms that do not specifically confront the arguments used by the appellate court to confirm the existence of the contested aggravating circumstance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCERINO MARIANO nato a NAPOLI il 19/01/1998 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso proposto da Mariano Muscerino è manifestamente infondato poiché esso contiene censure in punto di mero fatto che, comunque, non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni adottate dalla Corte di appello di Napoli per confermare la sussistenza della contestata aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. nei suoi confronti; Rilevato, infatti, che la Corte territoriale - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha evidenziato che il metodo mafioso era desumibile dal fatto che tutta la condotta posta in essere dall'odierno ricorrente, nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale preso di mira, si caratterizzava per essere la manifestazione di gratuita violenza diretta solo a certificare la posizione di dominanza e controllo del territorio e delle attività esistenti sullo stesso da parte del clan camorristico nel cui ambito risulta inserito l'imputato (pagg. 12 e ss. della sentenza impugnata);
Ritenuto quindi che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una inammissibile differente valutazione degli elementi probatori, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.