Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nicola Giustolisi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had already adequately addressed the lack of a non-prosecution declaration by highlighting the repeated nature of the violation and the commission of the underlying crime. The cassation court ruled that the appeal merely reproduced factual grievances without substantive legal argumentation, rendering it inadmissible under procedural standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 comma 1 del d. Igs. n. 159 del 2011; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal limited to mere factual complaints or dogmas without substantive legal argumentation is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTOLISI NICOLA nato a AUGUSTA il 15/12/1992 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Nicola Giustolisi e la sentenza impugnata. Considerato che con unico motivo vengono denunciati il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 75, comma 1, del d. Igs. n. 159 del 2011 e 131-bis cod. pen., in ragione della mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Rilevato che la Corte di appello di Catania ha argomentato, in maniera adeguata e con motivazione scevra di vizi logici, rispetto alla corretta contestazione del reato di cui al capo b), riqualificato ai sensi dell'art. 75, comma 1, del d.
Igs. n. 159 del 2011 ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità invocata, dando rilievo al fatto che la violazione della sorveglianza speciale da parte dell'odierno ricorrente era avvenuta ripetutamente e per un significativo arco di tempo, oltre che per commettere il reato di cui al capo a); Ritenuto, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e si limita a riprodurre, in modo inammissibile, profili di censura costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R