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Ordinanza — n. 2322/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic repetition of rejected execution request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2322/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Carlo Gnesi's appeal against the execution judge's order inadmissible. The lower court had previously rejected Gnesi's request for continued execution of sixteen judgments, citing repetition and lack of specific evidence for a unified criminal plan. The appellate court found Gnesi's arguments generic and failed to engage with the original reasoning, warranting dismissal under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 660, comma 2 c.p.p.: An appeal against an execution order is inadmissible if it merely reiterates a previously rejected request without addressing the specific grounds of rejection or providing new evidence.

Parole chiave

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criminal execution appeal inadmissible appeal generic arguments repetition of request unified criminal plan execution judge order Cassa delle ammende condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 660, comma 2 cod. proc. pen.
Considerato che il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, con decreto ex art. 660, comma 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNESI CARLO nato a PISA il 03/06/1961 avverso l'ordinanza del 23/10/2023 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Carlo Gnesi ed il provvedimento impugnato. Considerato che il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell'esecuzione, con decreto ex art. 660, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la istanza, avanzata nell'interesse del predetto, di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva relativamente a sedici sentenze di condanna trattandosi della mera riproposizione di analoga richiesta decisa dal medesimo Tribunale con ordinanza del 2 ottobre 2020, mentre per le altre condanne ha ritenuto la domanda del tutto generica non avendo il condannato dedotto nulla a conferma della unicità del disegno criminoso posta a fondamento dei relativi reati;

Ritenuto che, rispetto a tale coerente argomentazione il ricorrente si limita a ribadire, in modo del tutto generico e senza confrontarsi con la motivazione del decreto impugnato, che la domanda non sarebbe la stessa e che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto chiedere chiarimenti sulla istanza riguardante le ulteriori condanne; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.