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Ordinanza — n. 2321/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on execution regarding criminal continuance due to lack of temporal contiguity and planning evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2321/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carlo Marchese inadmissible, upholding the Palermo Court's rejection of his request for criminal continuance. The court found the two offenses lacked the necessary temporal contiguity and evidence of a unified criminal plan due to the nearly year-long gap between them. Consequently, the court ruled that the lower judge correctly applied principles requiring concrete indicators of premeditation and systematic behavior for continuance to be recognized.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The recognition of criminal continuance in execution proceedings requires a thorough verification of concrete indicators such as temporal contiguity, homogeneity of violations, and evidence of premeditation, rather than merely the existence of similar legal provisions.

Parole chiave

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criminal continuance execution proceedings temporal contiguity unified criminal plan inadmissible appeal premeditation evidence Cassation ruling reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE CARLO nato a PALERMO il 09/04/1976 avverso l'ordinanza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso proposto da Carlo Marchese è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali il predetto è stato riconosciuto colpevole con le sentenze indicate nella medesima richiesta; Rilevato che il decidente ha evidenziato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, la mancanza di elementi per affermare l'unicità del medesimo disegno criminoso, tenuto conto della distanza di quasi un anno intercorsa tra la commissione dei due reati (pur trattandosi di violazioni della medesima disposizione di legge) e della carenza di conferme rispetto ad una iniziale programmazione degli stessi;

Ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, in conclusione, che le censure del ricorrente sono manifestamente infondate perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso