Italian court dismisses prisoner's generic appeal due to failure to use mandatory defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the generic appeal filed by Francesco Cataldo inadmissible de plano because it was submitted personally rather than by a qualified defense attorney. Although the appeal challenged a supervision order from May 2024, the filing occurred after August 2017, when legislation required such appeals to be signed by registered defense lawyers to avoid rejection. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay legal costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed by prisoners after the entry into force of Law No. 103/2017 must be signed by registered defense counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano and subjects the appellant to legal costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO FRANCESCO nato a LOCRI il 05/04/1958 avverso l'ordinanza del 13/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIAgrin5Ment-11~11 udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia emesso il giorno 13 maggio 2024 in materia di reclamo generico ex art. 35 Ord. pen. è stato proposto personalmente da Francesco Cataldo e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.