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Ordinanza — n. 2319/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance residence obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2319/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Di Benedetto inadmissible, upholding his conviction for violating special surveillance residence obligations. The court found the defendant absent during police checks and rejected his defense that he was at a hospital, noting this claim lacked evidence. Consequently, the court affirmed that the violation constituted a conscious breach requiring general intent and dismissed the recidiva contestation as properly motivated.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs. n. 159/2011; Art. 75 d.lgs. n. 159/2011; Art. 616 c.p.p.: Violation of special surveillance access prescriptions constitutes an aggravating circumstance of the underlying offense when the breach is appreciable and conscious, requiring only general intent.

Parole chiave

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special surveillance obligations residence obligation violation general intent requirement recidiva reiterata inadmissible appeal accessory prescriptions conscious breach deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 8 d.lgs. n. 159/2011
'prescrizioni accessorie' di cui all'art. 8 d.lgs.
Art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
artt. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra
Considerato, infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv.
Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni
272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv.
Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono
264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv.
Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018
Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO SALVATORE nato a CALTAGIRONE il 02/01/1991 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva (peraltro tardivamente depositata) e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Salvatore Di Benedetto è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato quella del Tribunale di Caltagirone pronunciata il 19 aprile 2023 con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendo stato trovato in casa in occasione di due controlli effettuati dalle forze di polizia il 7 ed 10 febbraio 2023, in orari in cui egli non poteva uscirne;

Considerato, infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. 'prescrizioni accessorie' di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati.

Da tale principio di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, essendo risultato dimostrato che l'imputato non si trovava in casa in occasione dei controlli e che la tesi difensiva secondo la quale egli, in una occasione, si trovava presso il pronto soccorso dove aveva accompagnato la fidanzata era rimasta priva di riscontro; Considerato, altresì, che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico che viene escluso soltanto nella ipotesi di ignoranza inevitabile (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Rv. 274814 - 01);

Rilevato che sono manifestamente infondate anche le censure relative alla conferma della recidiva poiché la Corte territoriale -senza incorrere in vizi logici - ha evidenziato al riguardo l'esistenza, all'epoca dei fatti, di due precedenti condanne per violazione della legge stupefacenti ed una per evasione (divenute irrevocabili nel 2014 e nel 2018) e che le violazioni poste in essere dall'imputato erano indice di una accresciuta capacità delinquenziale del soggetto, mostratosi del tutto insensibile agli effetti delle precedenti condanne pronunciate nei suoi confronti;

Considerato, poi, che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878); Rilevato, quindi, che il ricorrente - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i