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Ordinanza — n. 2318/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of continued offense claim due to lack of temporal contiguity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2318/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Alma Omerovic inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The execution judge rejected the request to apply the rule of continued offenses because the crimes lacked sufficient temporal contiguity and were committed in different locations. The court affirmed that mere similarity in protected legal interests is insufficient without concrete indicators of a unified criminal plan and premeditation.

Regesto Legislator

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Art. 257 c.p.; Art. 64 c.p.: The rule of continued offenses requires a unified criminal plan with temporal contiguity and premeditation; mere similarity in protected legal interests is insufficient without concrete indicators of a systematic design.

Parole chiave

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continued offenses temporal contiguity criminal plan execution proceedings inadmissible appeal premeditation unified design reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 257 c.p.
Art. 64 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMEROVIC ALMA natck il 01/01/1984 avverso l'ordinanza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso proposto da Alma Omerovic è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali l'odierna ricorrente è stata riconosciuta colpevole con le sentenze indicate nella medesima richiesta; Rilevato che il decidente ha ritenuto che la sola comunanza dei beni giuridici preservati dalle norme incriminatrici violate non fosse sufficiente per affermare l'unicità del medesimo disegno criminoso, tenuto conto dei diversi periodi, non sempre continuativi tra loro, nonché dei diversi luoghi in cui sono stati commessi i reati ad opera di Alma Omerovic;

Ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, in conclusione, che le censure della ricorrente sono manifestamente infondate perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicem