Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of autonomy and failure to cite original request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Christian Sgnaolin inadmissible because it lacked autonomy and did not reference the original request for detention credit. The applicant failed to include the initial claim or specify the act used to request evaluation of the Vicenza prison period, which was only raised during a prior protest. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-ter Ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal regarding a specific detention credit period is inadmissible if it lacks autonomy by failing to cite the original request or the act initiating the evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGNAOLIN CHRISTIAN nato a SAN DONA DI PIAVE il 03/05/1973 avverso l'ordinanza del 19/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso proposto da Christian Sgnaolin è manifestamente infondato poiché esso riguarda la richiesta ex art. 35-ter Ord. pen. per il periodo di detenzione presso il carcere di Vicenza che, però, non era stata oggetto della domanda originaria, essendo stata introdotta soltanto in sede di reclamo avanti il Tribunale di sorveglianza di Venezia; Ritenuto, in particolare, che il ricorso difetta del requisito della autosufficienza poiché il condannato ha omesso di allegare allo stesso l'originaria domanda e, in ogni caso, non ha indicato con quale atto aveva richiesto di valutare anche il periodo di carcerazione sofferta presso il carcere sopra indicato;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.