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Ordinanza — n. 2314/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for withdrawal; appellant barred from further review and ordered to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2314/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant explicitly withdrew the lawsuit via a special power of attorney on November 11, 2024. The appellant, Carlo Parziale, had previously filed a challenge against an order from the Sorveglianza Tribunal of Rome, but voluntarily relinquished the right to contest it. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant expressly renounces the challenge, resulting in a mandatory order to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissibility by renunciation special power of attorney procedural costs award fine collection fund desistenza dall'azione rinuncia all'espropriazione azione parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente Carlo Parziale, a mezzo del difensore munito di procura speciale, con atto dell'Il novembre 2024 ha espressamente rinunciato alla impugnazione; Ritenuto che pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARZIALE CARLO nato a NAPOLI il 30/07/1975 avverso l'ordinanza del 03/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'atto di rinuncia e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorrente Carlo Parziale, a mezzo del difensore munito di procura speciale, con atto dell'Il novembre 2024 ha espressamente rinunciato alla impugnazione; Ritenuto che pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.