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Ordinanza — n. 2313/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; recidiva prevents prescription; sentencing review upheld; costs awarded to state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2313/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Manolo Cosoleto inadmissible, upholding the lower court's rejection of the prescription defense. The court ruled that aggravating circumstances must be considered when assessing prescription limits, thereby preventing the statute of limitations from applying to the recidivist offense. Additionally, the appellate court's sentencing decision was confirmed as legally sound and proportionate under criminal procedure standards.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The judgment of prescription must account for aggravating circumstances even if deemed subvalenti in the balancing exercise, and a criminal appeal lacking merit is inadmissible with costs awarded to the state.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations recidivism criminal appeal aggravating circumstances procedural inadmissibility sentencing review court costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 3, cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSOLETO FABIO MANOLO nato a VIBO VALENTIA il 12/01/1971 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva (peraltro tardivamente depositata) e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso Fabio Manolo Cosoleto è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, quanto al primo motivo che ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01);

Ritenuto, pertanto, che correttamente la Corte di appello di Reggio Calabria non ha dichiarato la intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo b) della imputazione - riguardante la violazione dell'art. 23, commi 1 e 3, I. 110/75, con la recidiva semplice ex art. 99, comma secondo n.1, cod. pen., accertato in Gioia Tauro il 4 giugno 2017 - stante l'avvenuto riconoscimento della contestata recidiva; Considerato, inoltre, con riferimento al secondo motivo che la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha confermato il trattamento sanzionatorio fissato dal primo giudice (ad eccezione della pena inflitta per il reato dichiarato prescritto) ritenuto congruo e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto anche conto che la pena base era stata fissata in misura di poco superiore rispetto al minimo edittale;

Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale in ordine al trattamento sanzionatorio; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre