Criminal appeal dismissed as inadmissible because the security measure request lacks legal basis while the prisoner is serving a life sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Strano inadmissible and ordered him to pay legal costs. Strano requested immediate placement in a REMS facility, a security measure previously ordered in December 2022, but he is currently serving a life sentence for a different crime. The court ruled that executing such a measure is legally impossible while the detainee remains in custody, citing Article 211 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 211 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A request for the immediate execution of a security measure is legally unfounded when the convicted person is currently serving a custodial sentence, as the measure can only take effect upon the cessation of detention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO ALESSANDRO nato a CATANIA il 19/07/1974 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso proposto da Alessandro Strano è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che egli ha chiesto il ricovero presso una R.E.M.S., come, disposto a titolo di misura di sicurezza nei suoi confronti dal Tribunale di Siracusa con sentenza pronunciata il giorno 14 dicembre 2022 e che tale richiesta è stata respinta trovandosi egli, allo stato, in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli per altra causa; Ritenuto, al riguardo, che alla misura di sicurezza è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale, di talché la richiesta di immediata esecuzione della sopra indicata misura di sicurezza è priva di fondamento giuridico stante il chiaro disposto dell'art. 211 cod. pen.;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.