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Ordinanza — n. 2311/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of mandatory defense counsel signature under 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2311/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Carmine Orso inadmissible de plano. The procedural flaw was the absence of a signature by a defense attorney registered in the special register, a requirement mandated by Law 103/2017 for appeals filed after August 3, 2017. Consequently, the court ordered the appellant to pay court costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed after August 3, 2017, must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano and subjects the appellant to court costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal defense counsel signature Law 103/2017 special register court costs fine motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Law n. 103 del 2017
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORSO CARMINE nato a NAPOLI il 03/02/1948 avverso l'ordinanza del 04/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle a i; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli emessa il giorno 4 luglio 2024 è stato proposto personalmente da Carmine Orso e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.