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Ordinanza — n. 2308/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against surveillance court order confirming social danger and imposing electronic monitoring.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2308/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Chieffallo inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The surveillance court had confirmed Chieffallo's social danger and imposed electronic monitoring based on his history of mafia-related crimes, lack of employment, and continued association with his clan. The Court rejected the appeal because the lower court's reasoning was logical and consistent, and the appellant improperly sought a different evaluation of the merits rather than addressing legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 680 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a surveillance court order confirming social danger is inadmissible if the lower court's reasoning is adequate and free from logical defects, as the appellant cannot simply request a different assessment of the merits.

Parole chiave

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social danger assessment surveillance court appeal mafia association crimes electronic monitoring order inadmissible appeal pericolo di reiterazione precedenti penali rilevanti pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 680 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 416-bis cod. pen
274790 - 01); Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza ha condiviso il giudizio di attuale pericolosità sociale alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali di Antonio Chieffallo (condannato per violazione dell'art. 416-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIEFFALLO ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 17/08/1982 avverso l'ordinanza del 02/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Antonio Chieffallo è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art.680 cod. proc. pen., dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro del 19 marzo 2024, con la quale era stata confermata la pericolosità sociale del predetto disponendo, nei suoi confronti, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno;

Rilevato che ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza occorre verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274790 - 01); Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza ha condiviso il giudizio di attuale pericolosità sociale alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali di Antonio Chieffallo (condannato per violazione dell'art. 416-bis cod. pen.), della sua intraneità alla associazione mafiosa, dell'assenza di una attività lavorativa, della lunga durata del suo vincolo associativo e del suo rientro nel medesimo ambito territoriale del clan di appartenenza.

Orbene, il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo per confermare il giudizio di pericolosità sociale nei suoi riguardi; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dice