Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to use mandatory special defense counsel under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Cordella inadmissible de plano because it was filed after August 3, 2017, when a law required special defense counsel for criminal appeals. The appellant attempted to file the petition personally, violating the mandatory representation rule established in Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal without examining its merits and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible as the law mandates representation by special defense counsel, and the appellant bears the costs of such procedural failure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDELLA ROBERTO nato a GROTTAGLIE il 17/09/1974 avverso l'ordinanza del 29/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO-jci to avviso alle parfiL udita la la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto emessa il giorno 29 luglio 2024 è stato proposto personalmente da Roberto Cordella (il quale ha delegato l'avv. Alfredo Traversa unicamente al deposito della impugnazione) e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.