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Ordinanza — n. 2305/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; filing deadline expired despite videoconference presence and device correction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2305/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Santapaola's appeal inadmissible because it was filed forty-five days after the judgment's deposit, exceeding the statutory limit. Although the defendant was present via videoconference and the judgment device was later corrected regarding costs, the court ruled these factors did not extend the filing deadline. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal period expires strictly upon the judgment's deposit; presence via videoconference does not extend the deadline, and material corrections to the judgment do not restart the appeal term.

Parole chiave

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statutory appeal period videoconference presence material correction effect inadmissible appeal court costs liability tempestività dell'inoltro termini di ricorso eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 585, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1-bis, del codice di rito
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Rv. 286104 - 01
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 I
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAPAOLA VINCENZO nato a CATANIA il 30/08/1956 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che la impugnazione proposta nell'interesse di Vincenzo Santapaola deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva; Considerato, infatti, che la sentenza della Corte di assise di appello di Catania, è stata depositata il giorno 4 giugno 2024 vale a dire entro il termine di trenta giorni indicato nel dispositivo letto alla udienza dell'8 maggio 2024, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto in data 2 agosto 2024 e, quindi, oltre i quarantacinque giorni, di cui all'art. 585, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine;

Ritenuto che, nel caso di specie, non trova applicazione l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare, a norma dell'art. 585, comma 1-bis, del codice di rito, poiché l'imputato non è stato giudicato in assenza e che egli era collegato in videoconferenza (dalla Casa Circondariale di Sassari) alla udienza nella quale è stata data lettura del dispositivo (cfr. sentenza impugnata e verbale di udienza); Ritenuto, poi, che la correzione del dispositivo disposta dalla Corte territoriale nella medesima udienza dell'8 giugno 2024 (rispetto all'ammontare delle spese processuali liquidate in favore della parte civile Adele Stefania Bonanno) non determina uno spostamento della decorrenza del sopra indicato termine di quarantacinque giorni, atteso che l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione (Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Rv. 286104 - 01);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 I

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dice