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Ordinanza — n. 2304/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal possession of tools due to lack of justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2304/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lucio Sergio Longo inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal possession of tools. The appellant failed to provide a valid explanation for carrying scissors, a hammer, and a screwdriver in his vehicle during a police check, leading to a finding of unjustified motive. Consequently, the court rejected the request for leniency based on the minor nature of the offense and confirmed the original sentence while ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 4, 1.110/75; Art. 580 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly excludes a justified motive for possession and the appellant fails to provide specific counter-arguments regarding the procedural reasoning.

Parole chiave

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illegal possession of tools lack of justified motive inadmissible appeal procedural reasoning criminal conviction violazione semplice della LCStr porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4, 1.110/75
Art. 580 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO LUCIO SERGIO nato a FOGGIA il 27/10/1998 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; .

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Lucio Sergio Longo è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia n.846/2022, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.4 1.110/75, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un paio di forbici della lunghezza complessiva di cm. 17,50, un martello in ferro lungo cm.17,00 e un cacciavite della lunghezza complessiva di cm.17,50, rinvenuti all'interno della sua autovettura in occasione di un controllo effettuato dai Carabinieri il giorno 7 dicembre 2019 in Ascoli Satriano;

Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la sussistenza del giustificato motivo del possesso dei sopra indicati strumenti non avendo l'imputato fornito (né agli operanti e neppure successivamente) alcuna spiegazione al riguardo; Considerato, inoltre, che in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 - 01);

Ritenuto, infine, che la Corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice (di poco superiore rispetto al minimo edittale) tenuto conto della gravità dei fatti e delle varie pendenze risultanti a carico dell'imputato per violazione della legge stupefacenti, ricettazione e per reati contro la persona, adempiendo in tal modo al relativo obbligo motivazionale; Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e che, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 dic