Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2301/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic vagueness and lack of specific factual references in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2301/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Guido Baldazzi's cassation appeal inadmissible because the complaint was filed in a wholly generic manner without specific references to the evidence or the reasoning of the appealed judgment. The defendant argued that the indictment was vague regarding the VAT amount and lacked a clear link to the facts, while the court found the lower court's reasoning fully coherent and based on the tax agency's notice. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is proposed in a wholly generic manner, lacking specific references to the evidence examined or the reasoning of the judgment, and merely asserting illogicality without clear argumentation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic complaint rejection lack of specific references VAT amount vagueness procedural costs allocation sottrazione dell'iva dichiarazione fiscale tardiva direttiva sull'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDAZZI GUIDO nato a NAPOLI il 06/01/1965 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Baldazzi Guido - condannato per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, sia la vaghezza della contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio e il difetto di correlazione tra il fatto contestato e la sentenza, con riferimento all'ammontare dell'Iva, sia l'omessa motivazione in ordine alla soglia di punibilità, essendovi come unica prova dell'ammontare dell'imposta una schematica comunicazione di notizia di reato dell'Agenzia delle entrate, e mancando un riferimento documentale sufficientemente univoco all'Iva dovuta nell'ultimo trimestre; che la doglianza è inammissibile perché proposta in via del tutto generica, senza puntuali riferimenti né alla documentazione il cui esame sarebbe stato premesso o scorrettamente effettuato né, più in generale, alla motivazione della sentenza impugnata, la cui illogicità è meramente asserita; che, in particolare, risulta priva di argomentazioni sufficientemente chiare l'affermazione difensiva circa la vaghezza del capo di imputazione e la non corrispondenza fra chiesto e pronunciato; che, in ogni caso, la motivazione della sentenza risulta pienamente coerente quanto alla prova del fatto e del superamento della soglia di punibilità, che è stata correttamente identificata nella nota dell'Agenzia delle entrate del 6 settembre 2021, che dà atto della corrispondenza fra l'Iva non versata e quella indicata in dichiarazione dallo stesso contribuente; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre Zailgé 2024