Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2300/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged trial facts rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2300/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tafuri Gerardo inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in accepting the testimony of witness Burraccione regarding the defendant's guilt. The court rejected this claim, ruling that the appeal was based solely on substantive arguments regarding the interpretation of evidence, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is based exclusively on substantive grounds challenging the interpretation of evidence or facts, as the supreme court's jurisdiction is limited to reviewing legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility substantive merit review testimony interpretation legal error standard procedural penalty attendibilità dei testimoni pagamento dell'ammenda verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 113 cod. proc. pen.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFURI GERARDO nato a BATTIPAGLIA il 08/06/1964 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 aprile 2024 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del 5 luglio 2023 con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato Tafuri Gerardo alla pena di mesi 10 di arresto ed C 4.000 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano considerato attendibili le dichiarazioni rese dal teste Burraccione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta fondato esclusivamente su ragioni di merito volte a fornire una diversa interpretazione delle dichiarazioni testimoniali rese in sede dibattimentale, operazione questa esclusa dal sindacato di questa Corte di legittimità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il C9nsigliere stensore r e il Presid