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Ordinanza — n. 2299/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds regarding sentencing severity and conditional suspension conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2299/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints regarding sentencing severity and the conditions for conditional suspension were merely repetitions of arguments already addressed in the second-instance judgment. The court found that the lower court correctly assessed the minor nature of the offense based on the significant damage to the territory and the defendant's persistent illegal conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 393 c.p.p.: Appeals that merely repeat arguments already examined and decided in the judgment under review are inadmissible unless they introduce new grounds or evidence that could influence the outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments conditional suspension sentencing severity procedural costs fine fund payment building code violations grave restrizione all'uso attuale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 393 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione, per la mancata considerazione della scarsa rilevanza della condotta, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo per una persona bisognosa di alloggio, mentre la consistenza dell'opera abusiva non sarebbe dirinnente in senso negativo;
Art. 165 cod. pen.
l'erronea applicazione dell'art. 165 cod.
art. 131-bis cod. pen
la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 165 cod. pen
l'erronea applicazione dell'art. 165 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ANTONIETTA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 08/02/1955 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; si Rilevato che De Rosa Antonietta - condannata per contravvenzioni in materia edilizia e violazione di sigilli - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:

1) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi della motivazione, per la mancata considerazione della scarsa rilevanza della condotta, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo per una persona bisognosa di alloggio, mentre la consistenza dell'opera abusiva non sarebbe dirinnente in senso negativo;

2) l'erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen., quanto alla subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del fabbricato abusivo, disposta senza motivazione; che le doglianze dell'imputata sono inammissibili, perché inerenti alla gravità del fatto e al trattamento sanzionatorio, a fronte di una logica e coerente motivazione, anche in relazione alle doglianze difensive di appello, meramente riprodotte con il ricorso per cassazione; che, infatti, la particolare tenuità del fatto è stata correttamente esclusa - a fronte di generiche affermazioni difensive di segno contrario - sulla base del considerevole danno al territorio, per le dimensioni del fabbricato, per la sua costruzione in zona con vincolo paesaggistico e a rischio sismico, per la pervicacia e la negativa personalità dell'imputata, che ha protratto l'attività illecita, nonostante fosse custode delle opere sottoposte a sequestro; che, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino, la sentenza reca - contrariamente alle asserzioni difensive - una motivazione logica e coerente, perché valorizza in senso negativo l'assoluta mancanza di percezione del disvalore dei fatti da parte della ricorrente, confermata dalla sua pervicacia nel conseguimento dell'obiettivo illecito; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre unba 20