Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in the appeal court's sentencing decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to demonstrate fault in the lower court's sentencing decision. The appellant argued for generic mitigating circumstances based on age and poverty, but the court found these excluded due to the defendant's criminal history and the dangerous nature of the waste disposal. Consequently, the court upheld the original sentence and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 113 c.p.; The appeal is inadmissible if the appellant does not show fault in the lower court's sentencing decision, as the court must verify the existence of specific grounds for inadmissibility before declaring the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANONE EUGENIO nato a MONTEU ROERO il 27/09/1949 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Fontanone Eugenio - condannato per il reato di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:
1) vizi della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per la mancata considerazione dell'età avanzata, della scarsa scolarizzazione, del modesto contesto sociale e culturale di provenienza, delle precarie condizioni economiche dell'imputato;
b) vizi della motivazione in relazione alla determinazione della pena, avendo la Corte d'appello utilizzato formule di stile; che le doglianze dell'imputato sono inammissibili, perché inerenti al trattamento sanzionatorio, il quale è sorretto da logica e coerente motivazione, anche in relazione alle doglianze difensive di appello, meramente riprodotte con il ricorso per cassazione; che, infatti, quanto alle circostanze attenuanti generiche, le stesse sono state correttamente escluse, tenuto conto sia delle modalità della condotta, riferita ad una notevole quantità di rifiuti, anche pericolosi, di varia tipologia, oltre a dieci fusti contenenti sostanze oleose, sia dai precedenti penali, da cui emerge una personalità fortemente distonica rispetto alle asserzioni difensive legate all'età, alla scarsa scolarizzazione, ad una pretesa situazione di bisogno economico; che, quanto al trattamento sanzionatorio, lo stesso è stato generosamente determinato in misura assai modesta, tenuto conto delle modalità della condotta, dell'entità dell'inquinamento e della negativa personalità del soggetto, con motivazioni adeguate e coerenti sul punto, a fronte di una personalità poco affidabile, tanto da doversi escludere le pene sostitutive; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre