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Ordinanza — n. 2291/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising only substantive merit arguments regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained only substantive arguments challenging the factual reconstruction of mitigating circumstances. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not recognized, while the lower court had already partially reformed the conviction and adjusted the sentence. The court ruled that such arguments fall outside the cassation court's jurisdiction, which is limited to legal errors, not factual re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cost.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to review substantive arguments regarding the factual determination of mitigating circumstances, which are excluded from its supervisory role unless the appeal is filed without fault.

Parole chiave

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inadmissible appeal substantive merit arguments mitigating circumstances factual reconstruction cassation jurisdiction spese di difesa difetto di legittimazione dell'associazione diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 111 cost.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALONE SEBASTIANO nato a TAURIANOVA il 31/01/1974 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 12 marzo 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del giorno 21 novembre 2022 con cui il Tribunale di Palmi aveva condannato Pasqualone Sebastiano alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, dichiarata l'assoluzione per quanto concerne il capo 1 dell'imputazione, rideterminava la pena inflitta in complessivi anni 1 e mesi 8 di reclusione e confermava nel resto avendolo ritenuto colpevole del reato residuo; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta impingente esclusivamente argomenti di merito volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa il cui sindacato è sottratto alla competenza di questa Corte di legittimità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Co sigliere ensore il