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Ordinanza — n. 2286/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding omitted general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gjini Bledar inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded. The lower court had rejected general mitigating circumstances because the defendant showed no remorse, offered no compensation, and failed to provide a residence certificate while living in Australia. The court determined that the trial judges did not err in excluding these circumstances based on the defendant's conduct and lack of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 62 c.p.: The cassation appeal is inadmissible when the alleged error in applying the law regarding omitted mitigating circumstances is manifestly unfounded, as the lower court's evaluation of the defendant's lack of repentance and failure to provide proof of residence is logically and legally sound.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifestly unfounded grounds general mitigating circumstances omission of favorable elements residence certificate abroad lack of repentance procedural costs award durata del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 c.p.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 62 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI BLEDAR nato il 25/09/1978 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 marzo 2024 la Corte di appello di Torino confermava la precedente sentenza del 27 ottobre 2022 con cui il Tribunale di Asti aveva condannato Gjini Bledar alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la sussistenza delle invocate circostanze attenuanti generiche dando rilievo all'assenza dì alcun segno di resipiscenza o di volontà di risarcire il danno cagionato nonché sulla scorta del contegno processuale del prevenuto, il quale, pur vivendo in Australia, non ha versato in atti alcun certificato di residenza, seppur all'estero; né il ricorrente ha dato conto dell'esistenza di elementi favorevoli alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62 cod. pen. che i Giudici del merito avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Co sigliere est nsore il